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Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 27 ottobre 2004

Art. 5
- Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
1. La domanda relativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è redatta sul modello allegato ed è presentata al comune unitamente all'attestazione del pagamento dell'oblazione e del contributo di cui all' articolo 4 , comma 1, a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e fino al termine perentorio del 10 dicembre 2004. Alla domanda è inoltre allegata la restante documentazione indicata nel modello.
2. Al momento della presentazione della domanda è comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L'esame delle domande, che risultano formalmente complete in base a quanto richiesto nel modello allegato alla presente legge, si svolge secondo l'ordine di presentazione.
4. Il responsabile del procedimento acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale ed i documenti eventualmente mancanti, redige una relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento per il quale è fatta richiesta del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.
5. Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dall'autorità comunale competente entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda.
6. Dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 49 del 2006 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.