Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53
Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria (1)
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 27 ottobre 2004
Art. 4
- Incremento del contributo relativo alle concessioni edilizie e alle denunce di inizio attività
1. Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e quello commisurato agli oneri di urbanizzazione, se dovuti al comune ai sensi del Titolo IV della l.r. 52/1999 per gli interventi oggetto di domanda di sanatoria edilizia, sono incrementati del 100 per cento in base ai valori vigenti e alle tabelle parametriche comunali.
2. L'importo complessivo dei contributi di cui al comma 1 è integralmente versato dagli interessati in via anticipata al comune al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 2006 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6.