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Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 27 ottobre 2004

Art. 4
- Incremento del contributo relativo alle concessioni edilizie e alle denunce di inizio attività
1. Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione e quello commisurato agli oneri di urbanizzazione, se dovuti al comune ai sensi del Titolo IV della l.r. 52/1999 per gli interventi oggetto di domanda di sanatoria edilizia, sono incrementati del 100 per cento in base ai valori vigenti e alle tabelle parametriche comunali.
2. L'importo complessivo dei contributi di cui al comma 1 è integralmente versato dagli interessati in via anticipata al comune al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 49 del 2006 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.