Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53
Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria (1)
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 27 ottobre 2004
Art. 3
- Incremento dell'oblazione
1. La misura dell'oblazione stabilita nella tabella C, allegata al
d.l. 269/2003 per la sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi, è incrementata del 10 per cento al fine dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio.

2. La quota integrativa dell'oblazione di cui al comma 1 è versata direttamente al comune. Il versamento dell'importo è effettuato al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 2006 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6.