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Legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 27 ottobre 2004

Art. 3
- Incremento dell'oblazione
1. La misura dell'oblazione stabilita nella tabella C, allegata al Sito esternod.l. 269/2003 per la sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi, è incrementata del 10 per cento al fine dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio.
2. La quota integrativa dell'oblazione di cui al comma 1 è versata direttamente al comune. Il versamento dell'importo è effettuato al momento della presentazione della domanda di sanatoria edilizia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 49 del 2006 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 1, 2, 5 (limitatamente alla lettera c) e 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.