Menù di navigazione

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 4
- Procedimento di trasformazione della IPAB
1. La IPAB presenta alla Regione istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica di diritto privato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare in uno dei casi di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b) e c) ed intenda mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico, allega all'istanza di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona il piano di adeguamento di cui all' articolo 8.
3. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nel caso previsto all' articolo 2 , comma 2, lettera d), ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità comunque attinenti all'ambito sociale o socio-assistenziale. La deliberazione di modifica delle finalità statutarie è trasmessa alla Regione ed è allegata all'istanza di trasformazione.
4. A seguito dell'istanza presentata dalla IPAB e sulla base del parere acquisito dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale, il dirigente della struttura regionale competente accerta l'esistenza dei requisiti che ne consentono la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato.
5. Il comune competente trasmette il parere, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 , comma 2, lettere a) e b), il comune può dimostrare che le entità del patrimonio o del bilancio, ancorché inferiori a quelle previste, non sono limitative della effettiva capacità delle IPAB di svolgere, in qualità di azienda pubblica, i servizi alla persona di rilevante interesse per la comunità locale.
6. La fase istruttoria diretta agli accertamenti di cui al comma 4 si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte della IPAB interessata. Il decreto del dirigente emanato a chiusura di tale fase è comunicato alla IPAB ed al comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
7. La IPAB per la quale sia stata accertata l'esistenza delle caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, nei centoventi giorni successivi alla comunicazione del decreto di cui al comma 6, pone in essere tutti gli atti necessari per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e provvede alla revisione dello statuto in base alle disposizioni di cui al capo II della presente legge. La proposta di nuovo statuto è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all'articolo 5.
8. La IPAB per la quale si riscontri uno dei casi di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b), c), o d), può presentare alla Regione entro centoventi giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto di cui al comma 6, rispettivamente il piano di adeguamento di cui all' articolo 8 , ovvero la deliberazione di modificazione statutaria. Può presentare, entro il medesimo termine, istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Sulle nuove istanze è acquisito il parere del comune nei termini di cui al comma 4.
9. La IPAB per la quale siano accertate le caratteristiche indicate nell' articolo 3 , provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 6 del presente articolo. La trasformazione si attua tenendo conto delle originarie finalità statutarie.
10. La IPAB per la quale non siano accertate né le caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona né quelle per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, è estinta secondo quanto previsto all'articolo 9, tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 3 , comma 5.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.