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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 20
- Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori
1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'articolo 166, comma 2 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
d) chi abbia lite pendente con l'azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).
3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
a) presidente, assessore e consigliere della Regione;
b) presidente e assessore della provincia;
c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell'azienda;
d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;
e) amministratore e dirigente di enti o organismi co n cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l'azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
f) dirigente regionale per l'azienda pubblica di servizi alla persona di cui all' articolo 32 .

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.