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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 11
- Personale della IPAB estinta
1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l' IPAB estinta è assegnato con la deliberazione di estinzione all'ente al quale sono attribuiti i beni dell' IPAB a norma dell'articolo 10.
2. L'ente destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso al momento dell'adozione della deliberazione di estinzione di cui all' articolo 9.
3. Al personale di cui al comma 1, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico vigenti nell' IPAB di provenienza al momento del trasferimento. E' fatto in ogni caso salvo il trattamento economico in godimento presso la IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo ente.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.