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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 9
- Estinzione della IPAB
1. L'IPAB è dichiarata estinta con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) qualora ricorra uno dei casi di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di cui all' articolo 8 o presenti l'istanza di cui all' articolo 3 , comma 5 e la suddetta istanza sia respinta;
b) qualora ricorra il caso di cui all' articolo 2 , comma 2, lettera d) e l'IPAB non abbia deliberato la modifica delle finalità statutarie secondo quanto disposto dall' articolo 4 , comma 3;
c) nel caso di mancata presentazione dell'istanza di trasformazione da parte dell' IPAB nel termine indicato nell' articolo 4 , ovvero in caso di accertata inattività da parte degli organi dell' IPAB rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di accertamento che in quella di riordino e trasformazione ai sensi della presente legge;
d) nel caso indicato nell' articolo 8 , comma 6.
2. L'estinzione,qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, è richiesta:
a) dagli organi della IPAB;
b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2 è acquisito dalla Giunta regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) ai quali è trasmessa, a cura del proponente, copia dell'atto di proposta.
4. I pareri di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere a deliberare, ritenendo acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2.
5. In presenza dei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale può dichiarare d'ufficio l'estinzione dell' IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.