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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 5
- Trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona
1. Nell'ipotesi in cui sia accertata la possibilità della trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona, acquisito il parere motivato del comune ove la IPAB ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, approva la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona e lo statuto trasmesso ai sensi dell' articolo 4 , comma 7. Decorso il termine di sessanta giorni entro il quale il comune deve esprimere il suo parere, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l'esigenza di una definizione celere del procedimento.
2. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza interistituzionale, composta nel modo seguente:
a) il sindaco del comune presso cui la IPAB ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
b) il legale rappresentante della IPAB interessata;
c) un rappresentante della Giunta regionale.
3. Sulla base delle determinazioni della conferenza interistituzionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci nel cui territorio regionale la IPAB ha la sua sede legale, il Presidente della Giunta regionale assume il provvedimento conclusivo di assenso alla trasformazione ovvero di diniego.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto dal Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla trasmissione dello statuto, che deve essere effettuata ai sensi dell' articolo 4 , comma 7.
5. Il termine di centottanta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per la richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e per l'indizione della conferenza interistituzionale di cui al comma 2. Tale termine riprende a decorrere non appena effettuata l'acquisizione dei documenti necessaria ai fini dell'istruttoria e l'acquisizione delle determinazioni della conferenza.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.