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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 34
- Clausola valutativa
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi l'entità dei procedimenti attivati di cui all' articolo 2 , commi 1 e 2 e l'eventuale contenzioso fra le IPAB ed i comuni.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e le estinzioni avvenute.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.