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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 30
- Estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine, o per la quale non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale è estinta.
2. Per l'estinzione dell'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano l' articolo 9 , commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.