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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 3
- Persone giuridiche di diritto privato
1. Su istanza delle stesse IPAB è riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato, secondo quanto disposto all'articolo 4:
a) il carattere associativo;
b) il carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa.
2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono considerate IPAB a carattere associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) la nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o di promotori privati;
b) l'amministrazione e la gestione dell' IPAB siano attribuite, per disposizione statutaria, ai soci, ai quali compete anche:
1) l'elezione di almeno la metà dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
2) l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
c) l'attività dell' IPAB sia esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci ivi comprese forme di contribuzioni economiche o donazioni patrimoniali.
3. Sono considerate IPAB promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) l'atto costitutivo o l'atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
b) almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell'atto costitutivo originario, da privati;
c) il patrimonio risulti per la parte maggiore costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale e l'ente non abbia beneficiato, nei venti anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10 per cento della consistenza patrimoniale, ovvero a prescindere dal termine dei venti anni non abbia beneficiato di contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo perduto in misura superiore al 25 per cento della consistenza patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni artistici e culturali, sia all'acquisto, costruzione e ristrutturazione, riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite dall'accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla vigente normativa.
4. Sono considerate IPAB di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) svolgano come attività prevalente il perseguimento di indirizzi religiosi o comunque inquadrino l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
b) abbiano un collegamento ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività ed associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui all' articolo 4 , comma 1, un atto d'intesa con il comune nel cui territorio l' IPAB ha la sua sede legale. Qualora con decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci ove l' IPAB ha la sua sede legale, si approvi la trasformazione, l' IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, presentando istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.