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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 26
- Contabilità
1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda pubblica di servizi alla persona si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. L'azienda pubblica di servizi alla persona adotta un regolamento di contabilità, approvato ai sensi dell' articolo 14 , che stabilisce, tra l'altro:
a) l'abolizione della contabilità finanziaria e l'introduzione della contabilità economica;
b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale, e di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l'anno solare;
c) l'individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;
d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilità economica ed analitica per le aziende pubbliche di servizi alla persona di minori dimensioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.