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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 22
- Ineleggibilità ed incompatibilità dei revisori
1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda nel biennio precedente alla nomina.
3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.