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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 18
- Presidente
1. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda pubblica di servizi alla persona e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. Le funzioni del presidente sono definite nello statuto.
2. Il presidente viene eletto in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal comune.
3. Lo statuto disciplina le modalità di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
4. Quanto disposto dal comma 2 non viene applicato qualora il comune in cui l'azienda pubblica di servizi alla persona ha sede legale decida di rinunciare alla nomina del presidente.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.