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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 13
- Forme di autonomia e organizzazione
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di un proprio Statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia, contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati.
2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.
3. L'azienda pubblica per i servizi alla persona opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, informando la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.