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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 10
- Assegnazione del patrimonio della IPAB estinta
1. Con la deliberazione di estinzione di cui all' articolo 9 , la Giunta regionale individua un'altra azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, facente parte della medesima zona socio - sanitaria.
2. L'individuazione avviene su proposta del comune ove ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona e d'intesa con l'azienda subentrante e con il comune ove questa ha la sua sede legale.
3. L'azienda, individuata ai sensi dei precedenti commi, subentra alla IPAB estinta nella proprietà di tutti i suoi beni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. In mancanza di un'azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, la Giunta regionale indica, quale ente subentrante, il comune nel quale l' IPAB estinta aveva la sua sede legale.
4. All'azienda pubblica di servizi alla persona individuata ovvero al comune è trasferita la proprietà dei beni, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta.
5. La deliberazione di estinzione costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario di tali beni.
6. La deliberazione di estinzione della Giunta regionale stabilisce le modalità del subentro dell'ente ai sensi del comma 3.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.