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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 39

Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).(1)

v. B.U. 8 settembre 2004, n. 36, Avviso di Rettifica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 4 agosto 2004

Art. 11
- Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Dopo il comma 2, dell' articolo 3 , della legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 (Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente), è aggiunto il seguente comma:"2 bis. L'entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 ; la soglia del disagio rilevante per l'attuazione del presente comma è individuata dalla Giunta regionale."

Note del Redattore:

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v. B.U. 8 settembre 2004, n. 36, Avviso di Rettifica.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.