Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 41
-Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente(42) Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 59.
(79) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011.
2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 3, e dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall’articolo 46 della presente legge.
4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.