Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 33
- Operazioni consentite e divieti
1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell'
articolo 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica delle qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l'insieme delle seguenti condizioni:
1) il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente);
2) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l'avvio al trattamento;
3) siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
4) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento;
5) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della Sanità n. 542 del 1992;
6) il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
e) eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici;
g) miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico - fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione.
3. Sono vietate le seguenti operazioni :
a) il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale;
b) i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua cosi come esso si presenta alla sorgente;
c) la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente.