Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 31
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall'
articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all'
articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.
3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all'
articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.
5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:
a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.