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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Art. 22
- Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni
1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure:
a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata;
b) l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:
1) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00;
2) per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00;
3) per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla prima scadenza di annualità del canone successiva all’entrata in vigore della presente legge. (28)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

2. Il comune determina gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali, di sorgente e termali imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento. Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento. In caso di sospensione della produzione ai sensi dell' articolo 16 , comma 1 il comune può disporre la riduzione dei canoni dovuti dai concessionari.
3. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT. (29)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.

4. Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente che provvede all'eventuale riparto di cui all' articolo 5 , entro trenta giorni dall’apposito rilevamento da quest’ultimo effettuato sulla misura dell’acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. (30)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16 .

5. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l’altro:
a) relativamente alle concessioni in atto all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell’articolo 48, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all’articolo 14, o con la procedura del rinnovo di cui all’articolo 26, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d);
c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica;
d) in ogni caso la durata temporale della concessione e le modalità di applicazione dei canoni di cui al comma 1. (29)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16.


Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.