Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 22
- Pagamento del canone per la concessione. Convenzione per gli oneri sostenuti dai comuni
1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo posticipato nelle seguenti misure:
a) per le concessioni con annesso stabilimento di imbottigliamento viene corrisposto un canone posticipato proporzionale alla quantità di acqua utilizzata per l'imbottigliamento, nell'anno di riferimento, corrispondente ad un importo compreso fra un minimo di euro 0,50 ed un massimo di euro 2,00 per metro cubo di acqua imbottigliata;
b) l'acqua destinata ad usi termali è soggetta ad un canone annuale posticipato di euro 0,10 per metro cubo, fino ai tetti massimi previsti in relazione alle tre fasce di portata di seguito definite:
1) per l'utilizzo di acqua termale fino ad una portata di 15 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 3.500,00;
2) per l'utilizzo di acqua termale compresa tra una portata superiore a 15 e fino a 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 7.500,00;
3) per l'utilizzo di acqua termale superiore ad una portata di 50 litri/secondo è applicato un tetto massimo pari ad euro 12.500,00.
2. Il comune determina gli specifici importi dei canoni indicati al comma 1 tenendo conto delle quantità, dei valori di mercato, delle qualità e delle tipologie d'uso delle acque minerali, di sorgente e termali imbottigliate e utilizzate su base annua prevedendo, per l'imbottigliamento in vetro, una riduzione del canone fino al 50 per cento. Per le acque termali utilizzate per cure convenzionate con il servizio sanitario nazionale è prevista una riduzione sul canone pari al 50 per cento. In caso di sospensione della produzione ai sensi dell'
articolo 16 , comma 1 il comune può disporre la riduzione dei canoni dovuti dai concessionari.
4. Il pagamento dell'importo dei canoni di cui al presente articolo è corrisposto dal concessionario al comune competente che provvede all'eventuale riparto di cui all'
articolo 5 ,
entro trenta giorni dall’apposito rilevamento da quest’ultimo effettuato sulla misura dell’acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. (30) Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 16 .
5. La concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra comune e soggetto concessionario. La convenzione contiene, tra l’altro:
a) relativamente alle concessioni in atto all’entrata in vigore del regolamento regionale e suscettibili di conferma ai sensi dell’articolo 48, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati dalle opere correlate alle attività di estrazione e di utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali;
b) relativamente alle concessioni da rilasciare con la procedura di cui all’articolo 14, o con la procedura del rinnovo di cui all’articolo 26, comma 1, l’individuazione degli oneri diretti ed indiretti, determinati in relazione agli elementi del piano industriale di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d);
c) in ogni caso la determinazione degli importi dei canoni, nei limiti indicati al comma 1, la cui quantificazione è definita dal comune entro sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria tecnica;