Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Capo II
- PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Art. 41
-Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente(42) Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 59.
(79) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011 . 2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 3, e dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). 3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall’articolo 46 della presente legge.
4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
Art. 42
1. Per l’utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente la captazione deve essere protetta contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 33.
2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l’acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. (76) Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 97.
3. I pozzi impiegati per l’ emungimento dell’acqua minerale naturale o di sorgente devono avere le necessarie garanzie igieniche di protezione delle falde attraversate. Con il regolamento di cui all’articolo 49 sono definite le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle opere di presa.
Art. 43
- Procedimento
Art. 44
- Archivio dei materiali per i contenitori
Art. 45
a) mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004;
b) mancata applicazione delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 39 e delle eventuali azioni correttive a queste conseguenti;
c) presenza di inquinanti chimici, chimico-fisici e microbiologici alla sorgente o presso lo stabilimento;
d) esistenza di carenze impiantistiche strutturali di natura igienico sanitaria presso lo stabilimento;
e) effettuazione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite dall’articolo 33;
f) utilizzazione di contenitori difformi rispetto a quanto previsto dall’articolo 37 per il confezionamento.
2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, l’azienda USL (61) Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.
invia al soggetto interessato apposito atto di diffida con il quale prescrive l’eliminazione della irregolarità entro un congruo termine decorso inutilmente il quale dispone la cessazione dell’attività. 3. La cessazione dell’attività è pronunciata entro sessanta giorni dall’inizio d’ufficio del procedimento previa contestazione dei motivi all’interessato al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Si dispone comunque la cessazione dell’attività in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal capo I del titolo II della presente legge.
5. l’azienda USL (61) Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 75.
competente all’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo procede al sequestro delle merci ove ne ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento amministrativo nei limiti previsti dallo stesso ordinamento con le forme e le modalità dallo stesso consentite.