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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Capo I
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA
Art. 8
- Permesso di ricerca
1. Il permesso di ricerca delle acque minerali, di sorgente e termali è rilasciato dal comune competente ed ha per oggetto:
a) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde acquifere minerali, di sorgente e termali;
a bis) gli esami dell’acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute in dipendenza delle sue qualità particolari; (9)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4.

b) la captazione di sorgenti ovvero il rinvenimento di falde acquifere non affioranti.
2. Il permesso di cui al comma 1 abilita alla ricerca delle tre tipologie di acqua oggetto della presente legge, individuando la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e dettando le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.
3. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato dal competente comune per un'area non superiore a duecento ettari, ed ha validità fino a tre anni, fatta salva la possibilità, qualora ne ricorrano motivate esigenze, di prorogarne la durata per un ulteriore anno.
4. Il comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.
5. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei quattrocento ettari complessivi.
5 bis. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, e dell’ Sito esternoarticolo 21, comma 3, del d.lgs. 176/2011 . (10)

Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 91.

6. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle acque captate.
Art. 8 bis
- Disposizioni relative al rilascio di permessi di ricerca in prossimità di altri permessi o concessioni (11)

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 5.

1. In prossimità di permessi di ricerca e di concessioni in essere anche in riferimento ai territori dei comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.
Art. 8 ter
1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, purché dimostri, mediante la presentazione di un programma di ricerca e di ogni ulteriore titolo od elemento atto a comprovarla, l'idoneità tecnica, economica e professionale ed altresì il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 14, comma 11.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato al rilascio del permesso di ricerca è tenuto a dimostrare il possesso sia dei requisiti morali, che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, allegando all’istanza presentata al comune competente la documentazione prevista dal regolamento di cui all’articolo 49.
3. Il permesso di ricerca è rilasciato previa presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell’importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.
Art. 8 quater
1. L’istanza di permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 49.
2. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca e risultino altresì presentate, pena l’inammissibilità, non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima istanza all’albo pretorio dei comuni interessati per territorio dalla ricerca.
3. Nei casi di cui al comma 2 (102)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 3.

, a parità di altre condizioni, prevale, ai fini del rilascio del permesso di ricerca, la priorità nella presentazione dell’istanza.
Art. 8 quinquies
- Obblighi del titolare del permesso relativi allo svolgimento dei lavori (14)

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 8.

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, l’avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi sia al comune competente che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati.
2. Il titolare del permesso di ricerca provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti; egli è tenuto altresì a comunicare immediatamente e per iscritto l’avvenuta provvisoria captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere, ed a provvedere agli adempimenti ulteriori di cui al regolamento regionale previsto dall’articolo 49.
3. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, in ogni caso di cessazione dell’attività di ricerca, a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca ed alla messa in sicurezza delle opere di presa eventualmente realizzate.
4. Al fine di evitare il rischio di danni o contaminazioni di giacimenti minerari naturalmente protetti, le operazioni di perforazione dei pozzi esplorativi e di chiusura dei pozzi non più in uso, devono essere svolte, a cura del titolare del permesso, da personale adeguatamente qualificato.
Art. 9
- Rilascio del permesso
1. I comuni disciplinano, con proprio regolamento, il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca, che deve in ogni caso concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle domanda. Per l’esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio del permesso di ricerca, i comuni si avvalgono della struttura regionale competente (103)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 4.

. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell’Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alla acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015 . (104)

Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 4.

(15)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.

2. Salvo termini diversi eventualmente stabiliti col regolamento comunale di cui al comma 1, il titolare del permesso è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune competente, ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati l'avvio della ricerca e la durata presunta dei lavori medesimi.
2 bis. Il comune corrisponde al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di ricerca, maggiorata del 20 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 14, a cui anche il medesimo partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto. (16)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 9.

Art. 10
- Pagamento del canone per la ricerca
1. Il permesso di ricerca è soggetto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 30,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della relativa superficie, con un minimo comunque non inferiore ad euro 600,00, che il titolare del permesso è tenuto a corrispondere al comune competente che ne stabilisce le modalità tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 5 ; tale canone viene corrisposto all'atto del rilascio del permesso pena la decadenza dello stesso qualora il ritardo del pagamento superi i dodici mesi.
2. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei comuni e degli operatori interessati, provvede ogni due anni all'aggiornamento degli importi dei canoni di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
Art. 11
- Trasferimento del permesso
1. Il permesso di ricerca può essere trasferito, previo l'assenso del comune competente, esclusivamente per atto negoziale tra vivi, secondo quanto previsto in materia dall'ordinamento civilistico. In tal caso, il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso stesso è stato rilasciato.
Art. 12
- Cause di cessazione del permesso
1. Oltre che in caso di scadenza del termine previsto, la validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano altresì in caso di:
a) rinuncia;
b) decadenza;
c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione di rinuncia è presentata, per iscritto, dal titolare del permesso di ricerca e non può essere sottoposta a condizioni. Resta fermo l'obbligo relativo al pagamento del canone per l'anno di presentazione della dichiarazione di rinuncia, che non costituisce titolo per la restituzione del canone versato.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), il comune competente provvede alla pronuncia di decadenza dal permesso di ricerca:
a) qualora non sia stato dato inizio ai lavori nel termine stabilito, ovvero i lavori stessi siano rimasti sospesi per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
b) nel caso di violazione delle prescrizioni poste dal comune competente;
c) qualora il soggetto obbligato, per due anni consecutivi, non abbia provveduto al pagamento del relativo canone;
d) qualora sia stato fatto commercio delle acque captate, in violazione di quanto disposto dall' articolo 8 , comma 6.
4. La decadenza dal permesso di ricerca non comporta, in nessun caso, diritto a rimborsi, compensi o indennità. Essa è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento, previa contestazione dei relativi motivi all'interessato, il quale può presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.
5. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), il comune competente provvede alla revoca del permesso di ricerca per motivi di interesse pubblico sopravvenuti.
Art. 13
- Accesso ai fondi
1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro cui il permesso di ricerca si riferisce, fermi restando i divieti di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 9 aprile Sito esterno1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatti salvi l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e i mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il proprietario del terreno soggetto alla ricerca può, in ogni caso, richiedere il rilascio di apposita garanzia fideiussoria o cauzione che il ricercatore interessato deve depositare entro il termine stabilito dal comune competente. Tale termine, in attesa dell'emanazione dei regolamenti comunali di cui all' articolo 9 , è stabilito in trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. La misura della garanzia fideiussoria o della cauzione di cui al comma 2 è stabilita dal comune competente in tempi utili e tenendo conto della natura e della prevedibile entità dei rischi di danneggiamento che possono derivare dalle attività di ricerca.

Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

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