- Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale
1.La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali, sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).(100)
3. La Regione garantisce la coerenza delle attività disciplinate dalla presente legge con gli atti di programmazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (8)
4.La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e con la legge regionale 8 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).(100)