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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Art. 48
- Norme transitorie
1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II in atto alla data di entrata invigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell' articolo 22 , comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro trentasei mesi(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione. (55)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell' articolo 22 . (54)

Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

2. Per le concessioni in atto precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 , le zone di rispetto di cui all'articolo 31 della medesima legge, assentite tacitamente ai sensi dell'articolo 58, comma 4 della stessa legge, sono soggette a revisione ed approvazione espressa entro trentasei mesi (53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 della presente legge.
3. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURT.
4. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), e dell'articolo 15(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo 14 , comma 1. La conferma è subordinata alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a). (56)

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

5. La Regione provvede, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49 (53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai comuni i quali, entro trentasei mesi(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 , provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni della l.r. 86/1994 e della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5, lettera a); successivamente all’entrata in vigore della presente legge, le domande sono presentate ai comuni con le procedure di cui al capo I (Disposizioni relative alla ricerca) ed al capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della presente legge. (57)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispositivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre:
a) all'adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni;
b) all'attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti.
7bis. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi alle autorizzazioni all’utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nell’anagrafe delle registrazioni prevista dal d.p.g.r 40/2006 ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione. (58)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

8. I soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente (63)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 77.

disciplinate dal titolo III della presente legge sono tenuti, in occasione dei rinnovi quinquennali delle etichette, ad adeguare le medesime secondo le norme della presente legge.

Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.