Menù di navigazione

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Art. 31
- Sanzioni amministrative
1. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in mancanza del permesso previsto dall' articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12.000,00 ad euro 18.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
2. Chiunque effettui la ricerca di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca di cui all' articolo 8 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 4.000,00.
3. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in assenza della concessione di cui all' articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ed alla contestuale sospensione dell'attività.
4. Chiunque effettui la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente, o termali, in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 20.000,00.
5. Il mancato pagamento del canone relativo al permesso di ricerca o alla concessione disciplinati dalla presente legge, entro i termini stabiliti dal comune, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso, in misura pari:
a) al 30 per cento, qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
b) al 50 per cento, qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.
6. La non corretta installazione degli apparecchi di misura di cui all’articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. (37)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 21.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.