Art. 14
1. La coltivazione dei giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento, è subordinata al conseguimento della relativa concessione, la cui durata massima non può essere superiore a venticinque anni e deve, in ogni caso, essere proporzionata all’ammontare degli investimenti programmati in relazione al loro ammortamento.
2. La concessione è rilasciata dal comune a seguito di valutazione delle istanze presentate dai vari soggetti con le modalità di cui al presente articolo.
3. Il titolare del permesso di ricerca presenta al comune una relazione di fine ricerca contenente i dati tecnici previsti dal regolamento regionale e la documentazione relativa alle spese sostenute di cui all’articolo 9, comma 2 bis.
4. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione, individuando l’area interessata che deve coincidere o essere inferiore all’area oggetto del permesso di ricerca; l’avviso di procedura di evidenza pubblica, a cui è allegato lo schema di convenzione prevede, fra l’altro, la durata della concessione e le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi di cui al comma 5.
5. Entro un termine stabilito dal comune, ogni soggetto interessato, sia esso persona fisica o società legalmente costituita, compreso il titolare del permesso di ricerca, ha facoltà di presentare istanza di concessione di coltivazione, con allegati:
a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità a condurre l’impresa;
b) la documentazione comprovante l’idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione;
c) il programma di coltivazione del giacimento;
d) un piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell’eventuale impatto che l’attività produce sul territorio medesimo;
e) la ulteriore documentazione tecnica prevista.
6. Il regolamento regionale di cui all’articolo 49 specifica i contenuti di cui al comma 5, lettere a), b), c) ed e).
7. La concessione viene assegnata con il criterio dell’offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 5, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il comune ed il concessionario ai sensi dell’articolo 22, comma 5.
8. In caso di valutazione paritaria delle offerte, è fatta salva la preferenza da accordarsi al titolare del permesso di ricerca.
9. Il comune garantisce la pubblicità dei termini per la presentazione delle istanze mediante pubblicazione di appositi avvisi nell’Albo pretorio e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
10. Prima dell’avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 4, il comune stabilisce l’importo da corrispondere ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, al titolare del permesso di ricerca. Il vincitore della procedura è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a corrispondere al comune tale somma al momento del rilascio della concessione di coltivazione; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.
11. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, la concessione non può, in nessun caso, essere rilasciata:
a) qualora il richiedente sia in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versi in altra condizione ad essi equiparata in base all’ordinamento civilistico;
b) qualora sia stata iniziata a carico del richiedente alcuna delle procedure di cui alla lettera a);
c) qualora il richiedente abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d) qualora il richiedente risulti non aver ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
12. I comuni disciplinano con proprio regolamento la procedura per il rilascio della concessione di coltivazione.