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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Sito esternolegge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.
Art. 2
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130/2001, previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell’urna cineraria.
3. Soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 /2001.
4. Il soggetto affidatario dell’urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell’urna cineraria; tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.
7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80, commi 3 e 6, del d.p.r. 285/1990.
Art. 3
- Modalità di conservazione
1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'Sito esternoarticolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990 ;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.
Art. 3 bis
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri(2)

Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 2.

1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della l. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell’espressa volontà del defunto da parte dell’ufficiale di stato civile.
2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione.
3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d’ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione. (7)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 19.

Art. 4
1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001.
2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.
Art. 4 bis
- Cremazione e affidamento di resti mortali già sepolti o tumulati(4)

Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 4.

1. La cremazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della l. 130/2001 può avvenire senza necessità di acquisire il certificato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 130/2001.
Art. 5
- Regolamenti comunali
1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'Sito esternoarticolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 6
1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalità, e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.
2. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.
3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
4. Il piano regionale di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).
Art. 7
- Senso comunitario della morte
1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2 , e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001 , è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.
Art. 8
- Informazione ai cittadini
1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.
Art. 9
- Clausola valutativa
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa.
2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta a effettuare una comunicazione alla Commissione consiliare competente, che indichi:
a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2 , comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.
3. La Commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.
Art. 9 bis
- Disposizioni per l'approvazione del primo piano regionale di coordinamento(6)

Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66, art. 6.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla l.r. 29/2004), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione il primo piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6.
Art. 9 ter
1. Nelle more dell’approvazione del primo piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6, non è consentita, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale, ad eccezione di quelli per i quali i comuni abbiano già approvato il progetto di costruzione ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del d.p.r. 285/1990.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.