Menù di navigazione

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004

Art. 4
1. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001.
2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volontà del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.