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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004

Art. 2
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130/2001, previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell’urna cineraria.
3. Soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 /2001.
4. Il soggetto affidatario dell’urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell’urna cineraria; tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.
7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80, commi 3 e 6, del d.p.r. 285/1990.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.