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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004

Art. 6
- Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali
1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale.
2. Il regolamento comunale disciplina:
a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1;
b) le modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (21)

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 3.

di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12; (4)

Lettera così sostituita con .l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 20.

c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Lettera così sostituita con .l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n.75 , art.72.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 89.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 8.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 10.

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Articolo aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.