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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004

Art. 10
- Percorsi e requisiti formativi
1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing,(1)

Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) (26)

Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 7.

e degli atti attuativi della stessa.
1 bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente. (2)

Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico - professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.
3. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 5 , disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio,(3)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dall’articolo 66 decies del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) e dal disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dallo stesso d.p.g.r. 47/R/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2009, n. 532. (27)

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 7.

3 bis. L’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista è accertata dalla struttura regionale competente.(14)

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 89.

(33)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 50.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all' articolo 5 , prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio. (3)

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

4 bis. Il regolamento regionale di cui all’articolo 5, disciplina, ove necessario, le modalità di attuazione dei percorsi formativi specifici previsti per l’utilizzo di determinate attrezzature dal d.m. sviluppo economico 110/2011. (28)

Comma inserito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 7.

5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.
5 bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali. (2)

Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all' articolo 5.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Lettera così sostituita con .l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n.75 , art.72.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 89.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 8.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 10.

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Articolo aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.