Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 7
- Segnalazione certificata di inizio attività(5)
1. Le attività di cui all'articolo 1, sono soggette a SCIA con la quale si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale.
2. La SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attività.
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa).
4. L’esercizio congiunto delle attività di cui all’articolo 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
5. Il SUAP trasmette la SCIA all'azienda unità sanitaria locale (USL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.