Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 5
- Funzioni della Regione. Regolamento regionale (13)
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:
a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all' articolo 1 ;
b) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal d.m. Sviluppo economico 110/2011; (18)
c) le modalità di espressione del consenso di cui all' articolo 4 ;
d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all' articolo 4 , comma 3;
d bis) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente; (19)
e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all' articolo 10.
2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all' articolo 3 , comma 2 bis (20).
3. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.