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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004

Art. 5
- Funzioni della Regione. Regolamento regionale (13)

Regolamento regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R.

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:
a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all' articolo 1 ;
b) le modalità di utilizzo delle attrezzature, fatto salvo quanto previsto dal d.m. Sviluppo economico 110/2011; (18)

Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 2.

c) le modalità di espressione del consenso di cui all' articolo 4 ;
d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all' articolo 4 , comma 3;
d bis) individuazione delle prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del committente; (19)

Lettera inserita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. art. 2.

e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all' articolo 10.
2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all' articolo 3 , comma 2 bis (20)

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 2.

.
3. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Lettera così sostituita con .l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n.75 , art.72.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 89.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 8.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 10.

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Articolo aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.