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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004

Art. 3
- Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica
1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell' articolo 10 , mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla Sito esternolegge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici). (15)

Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 1.

2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica). (16)

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 1.

2 bis. Le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale di cui all’articolo 5. (17)

Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 1.


Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Lettera così sostituita con .l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n.75 , art.72.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 89.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 8.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 10.

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Articolo aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.