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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004

Art. 11
- Vigilanza e controllo
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.
3. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.
4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.
6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale.
6 bis. Qualora l’interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli. (29)

Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38, art. 8.


Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

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Lettera così sostituita con .l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n.75 , art.72.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 89.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Lettera inserita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 8.

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 10.

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Articolo aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.