Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 11
- Vigilanza e controllo
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.
3. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.
4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.
6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale.
6 bis. Qualora l’interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell’attività, il comune, previa diffida, provvede all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli. (29)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.