Menù di navigazione

Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004

Art. 1
- Oggetto e definizioni
1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.
2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing.
3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell' articolo 9.
5. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all' articolo 3.
6. La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2006, n. 62 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con .l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n.75 , art.72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 89.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.