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Legge regionale 27 maggio 2004, n. 26

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 4 giugno 2004

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge prevede interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico bovino, bufalino, ovino e caprino al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda, nonché per tutelare la salute umana e l'ambiente.
Art. 2
- Tipologie di intervento
1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono nel riconoscimento agli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini di una indennità per la copertura dei seguenti costi:
a) costi per la raccolta e il trasporto sostenuti nell'avviare i capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).
Art. 3
- Indennizzi
1. Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda dal 1° gennaio 2005 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Per la copertura dei costi di distruzione dei capi delle specie indicate al comma 1 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino per gli animali morti in azienda dal 1° gennaio 2005. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

4. L'indennizzo di cui al comma 3 non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

Art. 4
- Erogazione degli indennizzi
1. L'erogazione degli indennizzi previsti dall'articolo 3 è affidata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell' articolo 2 comma 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA).
2. L'ARTEA provvede a disciplinare le procedure e le modalità per l'erogazione.
Art. 5
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 22 febbraio 2002, n. 7 (Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina);
Art. 6
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 400.000,00 da imputarsi sulla unità previsionale di spesa (UPB) n. 521 del bilancio di previsione dell'anno 2005.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione annuale 2005, di uguale importo per competenza e cassa:in diminuzione UPB n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento", euro 400.000,00;in aumento UPB n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", euro 400.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.