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Legge regionale 27 maggio 2004, n. 26

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 4 giugno 2004

Art. 6
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 400.000,00 da imputarsi sulla unità previsionale di spesa (UPB) n. 521 del bilancio di previsione dell'anno 2005.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione annuale 2005, di uguale importo per competenza e cassa:in diminuzione UPB n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento", euro 400.000,00;in aumento UPB n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti", euro 400.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.