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Legge regionale 27 maggio 2004, n. 26

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 4 giugno 2004

Art. 4
- Erogazione degli indennizzi
1. L'erogazione degli indennizzi previsti dall'articolo 3 è affidata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell' articolo 2 comma 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA).
2. L'ARTEA provvede a disciplinare le procedure e le modalità per l'erogazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.