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Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 18 febbraio 2004

Art. 1
- Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo), da ultimo modificato dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41, le parole “
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il regolamento definisce
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.