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Legge regionale 27 gennaio 2004, n. 2

Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 4 febbraio 2004

Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) è sostituito dal seguente:
1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione
".


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.