Legge regionale 27 gennaio 2004, n. 2
Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari).
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 4 febbraio 2004
Art. 1
- Modifica dell'articolo 10 della l.r. 45/2003
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione
".