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Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004

Art. 9
1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell’infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa. La Regione fornisce, anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblicidella Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attività di cui all’articolo 9 bis.
2. La Regione cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l’evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso.
3. La Giunta regionale adotta, su proposta del Comitato strategico, un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie per l’attuazione delle finalità di cui al comma 2.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 19.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 70.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.