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Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004

Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Finalità
1. La Regione con la presente legge:
a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale in direzione della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici.(1)

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 1.

b) promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attivae partecipativa. (16)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 25.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.
Art. 2
- Oggetto
1. La presente legge ha ad oggetto la programmazione e la promozione delle attività volte a:
a) realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;
b) contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.
2. E' altresì oggetto della presente legge la disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), di seguito denominata Rete, quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al Capo II.
2 bis. Le amministrazioni pubbliche, nell’ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettività di cui al Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilità con il sistema nazionale.(2)

Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 2.

Art. 3
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per :
a) amministrazione elettronica: l'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull'impiego esteso e integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;
b) società dell'informazione e della conoscenza: l'assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale;
c) punti di accesso assistito: postazioni per l'accesso in via telematica a servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di personale addetto;
d) programma a codice sorgente aperto: programma per elaboratore la cui licenza di distribuzione consente all'utente di accedere al codice sorgente per studiarne il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e ridistribuirlo;
e) interconnessione di reti: collegamento tra più reti, anche tecnicamente differenti, atto a costituire un sistema integrato in grado di trasferire informazioni e di erogare servizi;
f) interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente differenti di interagire e condividere dati e programmi informatici;
g) cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una stessa funzione o di funzioni diverse tra loro correlate;
h) reti civiche unitarie: aggregazioni di soggetti costituite su base territoriale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione nel territorio di riferimento;
h bis) infrastruttura di rete regionale: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l’identificazione e l’accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete.(3)

Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 3.

Art. 4
- Principi e criteri guida
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettera a), la Regione e i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge e promozione dell’interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l’interazione e la cooperazione, anche nell’ambito del sistema pubblico di connettività, e per assicurare, nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l’autonoma potestà degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale;(4)

Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 4.

b) valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni di soggetti costituite su base tematica o territoriale, comprese le reti civiche unitarie, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
c) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;
d) rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti riguardo al trattamento dei dati personali, nonché in materia di legittima titolarità dei dati;
e) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di marchiatura elettronica e criptazione;
f) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
g) diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici;
h) diffusione di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati locali;
i) promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettera b), la Regione e i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, operano conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
a) valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come produttori d' informazioni e di contenuti condivisi in rete;
b) educazione all'uso consapevole del patrimonio informativo e statistico delle pubbliche amministrazioni;
c) educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti con particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di programmi liberi e a codice sorgente aperto;
d) adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l' usabilità dei sistemi informativi;
e) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso assistito;
f) sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici;
g) realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a generare la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete con attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle tecnologie dell'informazione; (18)

Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 19.

h) utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio in termini di competenza, di qualificazione delle opportunità professionali, di innovazione e di avanzamento della conoscenza;
i) stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo di servizi di qualità attraverso procedure di accreditamento nonché di qualificazione e organizzazione della domanda;
l) valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva;
l bis) incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale.(5)

Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 4.

Art. 5
- Trattamento di dati personali
1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la promozione e lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.
Art. 6
- Coordinamento delle politiche e delle attività di settore
1. Al fine di garantire il perseguimento coerente degli obiettivi di cui all' articolo 1 , la Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle altre regioni mediante la partecipazione ad appositi organismi nazionali, prioritariamente nell'ambito del sistema delle Conferenze previsto dal Sito esternodecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti negoziali di attuazione delle politiche di settore.
2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario da parte della Regione e dei soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, delle funzioni e delle attività collegate alla gestione del patrimonio informativo, all'attuazione dell'amministrazione elettronica e alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, la Regione, nel rispetto delle disposizioni emanate dallo Stato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione , definisce, sulla base di determinazioni assunte dalla Rete, le misure di carattere tecnico a valenza generale alle quali i soggetti di cui all' articolo 8 , comma 2, sono tenuti a conformarsi e concorre a proteggere, nell’ambito delle politiche di sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza, i termini generalmente riferiti a concetti geografici o geopolitici di interesse dei soggetti della Rete.(6)

Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 5.

2 bis. L’infrastruttura di rete regionale è un’infrastruttura condivisa a livello territoriale e costituisce l’articolazione regionale del sistema pubblico di connettività, assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche assunte nell’ambito del sistema stesso. (7)

Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 5.

Art. 7
1. La Regione stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e le tipologie di intervento in materia di promozione e sviluppo dell'agenda digitale toscana idonei a dare impulso all’amministrazione elettronica e alla società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione le linee guida e le strategie tecniche in tema di promozione e sviluppo dell'Agenda digitale toscana al fine di coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli atti di cui al comma 4 vengono comunicati al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali e concorrono alla formazione del Piano di attività annuale della Rete di cui all’articolo 17.
6. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.
7. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati, sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di compartecipazione al finanziamento.
Art. 7 bis
1. Gli interventi contenuti negli atti di cui all'articolo 7 possono riguardare:
a) il sostegno degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b);
b) il sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali;
c) il sostegno della gestione e dello sviluppo dell’infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività della Rete;
d) l’individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);
e) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono individuati in raccordo con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale.
3. Le attività statistiche che riguardano il trattamento di dati sensibili e giudiziari sono svolte nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Giunta 12 febbraio 2013, n. 6/R, nonché del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 19.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 70.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.