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Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1

Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana".

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 30 gennaio 2004

Art. 17
- Piano di attività annuale della Rete
1. Il Piano di attività annuale della Rete:
a) definisce le attività di gestione e sviluppo della Rete con riguardo alle infrastrutture, ai servizi e ai contenuti, previa verifica dei risultati conseguiti nell'ambito della Rete stessa;
b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica, per la promozione della società dell' informazione e della conoscenza, della statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi ; (16)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 25.

(23)

Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

c) recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati e cofinanziati dai soggetti della Rete.
2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è comunicato, insieme al Documento di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 2, alla Giunta regionale.(15)

Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33, art. 13.

2 bis . Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la società dell’informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati. (24)

Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2007, n. 33 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 25.

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Parole aggiunte con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 19.

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Note soppresse.

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Lettera inserita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 36.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 5 ottobre 2009, n. 54 art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 70.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.