giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario. (15)
comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni. (16)
4. L' omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. (17)
4 bis.La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa. (18)
4 ter.La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore. (19)
5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.