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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 7
- Contributi finanziari
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all`articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all`interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità` previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.