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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 3
- Istituzione di nuove strade e integrazione delle strade del vino esistenti
1. Le strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino riconosciute dalla Regione Toscana alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali conserva efficacia il riconoscimento già ottenuto.
2. Al fine di valorizzare l'olio extravergine di oliva e le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, come definite all'articolo 1 , le strade del vino, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate, sia per quanto riguarda gli itinerari sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.
3. Le strade riconosciute dalla Regione Toscana possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione del sistema complessivo delle strade stesse.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.