Menù di navigazione

Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 2
- (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione anche a carattere pluriennale;
b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;
c) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall' articolo 9 ;
d) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle aziende unità sanitarie locali in collaborazione con le Università, con la Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;
e) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto dall' articolo 5 ;
f) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). (8)

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

2. Il Consiglio Sanitario Regionale svolge i compiti di organo tecnico-consultivo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, ai sensi dell' articolo 89 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.