Menù di navigazione

Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 8
- (Controllo antidoping)
1. Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali d'intesa con la Commissione di vigilanza di cui all'Sito esternoarticolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, un programma di validità triennale per definire i controlli di competenza delle Aziende unità sanitarie locali, individuando il laboratorio di riferimento regionale. (6)

Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

3. Gli adempimenti relativi al controllo antidoping di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 3, della legge 376/2000 sono assicurati:
a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche, dai medici designati dalla competente struttura organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana;
b) per quanto attiene gli esami di laboratorio, dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale accreditati dalla Regione ad eseguire tale tipo di analisi o dai laboratori antidoping accreditati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 376/2000 .
4. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al comma 3, sono a carico di chi richiede il controllo.
5. La Giunta regionale promuove un programma di formazione degli operatori affinché nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano la performance.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.